Una telecamera davanti alla porta può aumentare la percezione di sicurezza, ma il pianerottolo è uno spazio comune e le immagini possono riguardare vicini, visitatori e lavoratori. Occorre distinguere l’impianto del singolo da quello deliberato dal condominio.

La telecamera del singolo condomino

Secondo le indicazioni del Garante, una ripresa per finalità esclusivamente personali deve essere limitata allo spazio indispensabile davanti alla propria porta. L’inquadratura non dovrebbe comprendere porte altrui, l’intero pianerottolo, scale o aree di passaggio non necessarie. Va evitata anche la registrazione audio, generalmente più invasiva.

Quando la ripresa esce dall’ambito strettamente domestico, possono trovare applicazione gli obblighi della normativa privacy. Un videocitofono non giustifica automaticamente una sorveglianza continua delle parti comuni.

L’impianto condominiale

L’installazione sulle parti comuni deve essere deliberata dall’assemblea con la maggioranza indicata dall’articolo 1122-ter, che rinvia al secondo comma dell’articolo 1136. Il condominio diventa titolare del trattamento e deve definire finalità, soggetti autorizzati, sicurezza e tempi di conservazione.

Gli obblighi principali

  • Informare le persone prima dell’ingresso nell’area videosorvegliata con cartelli visibili.
  • Limitare l’angolo di ripresa alle zone realmente da proteggere.
  • Conservare le immagini per un periodo proporzionato, normalmente breve.
  • Proteggere registratore e credenziali, evitando accessi indiscriminati.
  • Affidare installazione e configurazione a soggetti competenti.

Prima di installare

È opportuno verificare se esistono misure meno invasive, documentare episodi e obiettivi di sicurezza e chiedere una valutazione tecnica. Una telecamera orientata male può creare più problemi di quelli che risolve.

Fonti e riferimenti