La riforma del condominio ha introdotto nell’articolo 1138 del Codice civile un principio chiaro: le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Questo non significa, però, che ogni comportamento sia consentito.

Il regolamento assembleare non può vietarli

Una clausola approvata a maggioranza che proibisca in modo generale gli animali domestici non è conforme alla disposizione. Restano da valutare separatamente eventuali pattuizioni individuali, come quelle inserite in un contratto di locazione, e i casi particolari che richiedono consulenza.

Uso delle parti comuni

Scale, cortili e ascensori possono essere utilizzati anche per accompagnare l’animale, nel rispetto della destinazione dei luoghi e del pari diritto degli altri. Il detentore deve adottare le cautele richieste, mantenere pulizia e controllo e rispettare le norme applicabili nelle aree pubbliche.

Rumori, odori e sicurezza

Il diritto a tenere un animale non legittima immissioni intollerabili, condizioni igieniche inadeguate o situazioni di pericolo. Abbai occasionali rientrano nella normale vita dell’edificio; rumori continui, soprattutto in determinate fasce, devono invece essere gestiti con misure educative e organizzative.

Danni e responsabilità

Il proprietario o chi utilizza l’animale risponde, secondo l’articolo 2052, dei danni causati, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge. È quindi importante prevenire fughe, aggressioni, danneggiamenti e sporco nelle parti comuni.

Come gestire un problema

La segnalazione dovrebbe descrivere fatti, giorni e conseguenze, evitando contestazioni generiche sulla presenza dell’animale. L’amministratore può richiamare al regolamento e alla corretta utilizzazione delle parti comuni; le condotte più gravi richiedono l’intervento delle autorità o di professionisti competenti.

Fonti e riferimenti